Home » Speciali » Diritto di recesso nei contratti turistici

Diritto di recesso nei contratti turistici

Quante volte sarà capitato che a causa di imprevisti, si è  dovuto rinunciare , nostro malgrado ,alla vacanza da tanto sognata.E spesso al danno la beffa di non poter recedere dal contratto turistico e pagare salatissime penali.L’art. 92 del D.Lgs n.206 del 2005 (Codice del Consumo) attribuisce al turista/consumatore la facoltà di esercitare il diritto di recesso senza il pagamento di alcune penali nell’ipotesi di aumento del prezzo del pacchetto turistico (ex art. 90) ovvero nel caso di modifica di uno o più elementi essenziali del contratto (ex art. 91).Pertanto la normativa non contepla un generico diritto di ripensamento del consumatore,ma solamente un diritto di recesso per giusta causa.Anche nel caso di contratti stipulati a distanza , e quindi conclusi via internet, per i quali generalmente esiste la possibilità di recedere entro 10 giorni lavorativi,il codice del consumo è chiaro ed esclude questa possibilità per le categorie di contratti inerenti il turismo.L’art. 55, lettera b, del Codice del Consumo prevede infatti espressamente che il diritto di recesso previsto dall’ art. 64 e seguenti, non si applichi ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione e al tempo libero, categoria, quest’ultima, in cui rientrano i contratti turistici regolati dagli art. 82 e seguenti del Codice del Consumo.Pertanto il recesso se non per giusta causa ,è previsto ma solo dietro il pagamento di una somma,definita nel contratto penale, che varia a seconda delle modalità e dei tempi di recesso rispetto alla data di inizio della fruizione del servizio turistico o trasporto.

Copyright © 2009-2012 - viaggioerisparmio.com